Fino alla data di entrata in vigore della legge che disciplina l'attuazione dell'articolo 111 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, ed in applicazione dell'articolo 2 della stessa legge costituzionale, i principi di cui all'articolo 111 della Costituzione si applicano ai procedimenti in corso salve le regole contenute nei commi successivi. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si e' sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, sono valutate, se gia' acquisite al fascicolo per il dibattimento, solo se la loro attendibilita' e' confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalita'. Le dichiarazioni possono essere comunque valutate quando, sulla base di elementi concreti, verificati in contraddittorio, risulta che la persona e' stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilita' affinche' si sottragga all'esame. Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e gia' valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse. Nell'udienza preliminare dei processi penali in corso nei confronti di imputato minorenne, il giudice, se ritiene di poter decidere allo stato degli atti, informa l'imputato della possibilita' di consentire che il procedimento a suo carico sia definito in quella fase. 6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai procedimenti che proseguono con le norme del codice di procedura penale anteriormente vigente

Testo vigente dal 2 marzo 2000

Corte costituzionale

12 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 442/2004

    Questione infondata
    29 dicembre 2004

    È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 111, terzo e quarto comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 513 del codice di procedura penale, «nel testo anteriore alle modifiche apportate con la legge» n. 63 del 2001, «così come integrato dalla sentenza 361/98 della Corte Costituzionale», dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35, e dell’art. 26, comma 4, della legge 1° marzo 2001, n. 63, nella parte in cui prevedono che le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o nella udienza preliminare da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’esame dell’imputato o del suo difensore, se acquisite al fascicolo per il dibattimento anteriormente alla data del 25 febbraio 2000, sono valutate solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova assunti o formati con diverse modalità. Identiche questioni sono già state dichiarate manifestamente infondate e non vengono addotti argomenti nuovi o diversi da quelli già esaminati. - Sulla disciplina transitoria di cui all’art. 26, comma 4, legge 1 marzo 2001, n. 63, v. la citata ordinanza n. 64/2003. - Sull’applicazione della disciplina del giusto processo ai procedimenti penali in corso, v. la citata sentenza n. 381/2001 e la citata ordinanza 311/2002.

    Art. 513 c.p.p. · Art. 1 Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo · Art. 2 Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione · Art. 26 Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 311/2002

    Questione infondata
    4 luglio 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35) denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 111, comma quarto, della Costituzione, in quanto, nel disciplinare l'applicazione dei principî costituzionali in tema di «giusto processo», ai procedimenti penali in corso, consente la valutazione delle dichiarazioni rese nell'ambito delle indagini preliminari da chi si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, se tali dichiarazioni sono state già acquisite al fascicolo per il dibattimento (sempre che la loro attendibilità sia «confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità»). Come già evidenziato in precedente decisione, infatti, la norma ha pienamente assolto al compito di regolare transitoriamente l'applicazione di detti principî in conformità agli indirizzi contenuti nella legge costituzionale n. 2 del 1999, a proposito della conservazione, sia pure 'medio temporè, del pregresso sistema - nella parte in cui questo fosse incompatibile con i nuovi principî e le nuove regole - e della non totale vanificazione dell'attività probatoria già espletata. La lamentata, possibile diversità di trattamento processuale, costituisce, invece, una disparità di mero fatto, inevitabilmente conseguente a qualsiasi disciplina transitoria. - Cfr., su identica questione, la richiamata sentenza n. 381/2001.

    Art. 1 Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo · Art. 2 Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione · Art. 3 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 297/2002

    Questione inammissibile
    28 giugno 2002

    Manifesta inammissibilità, per prospettazione ancipite delle censure da parte del giudice 'a quò, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35), denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella sua totalità, ovvero «nella sola parte» in cui limita la valutazione delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato e del suo difensore, a quelle già acquisite al fascicolo del dibattimento, «ovvero», ancora, dell'art. 513 del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 111 Cost. - V., per identica questione, l'ordinanza citata n. 88/2002; cfr., 'ex plurimis', ordinanze citate n. 420/2001, n. 78 e n. 418/2000 nonché n. 378/1998.

    Art. 1 Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo · Art. 2 Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione · Art. 513 c.p.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 marzo 2000

Confronto con la versione in vigore dal 7 gennaio 2000 al 2 marzo 2000. 103 parole tolte, 184 parole aggiunte.

Fino alla data di entrata in vigore della legge che tolto: ne disciplina l'attuazione nel processo penale, i principi introdotti nell'articolo aggiunto: disciplina l'attuazione dell'articolo 111 della Costituzione tolto: dall'articolo 1 dellaaggiunto: , come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, aggiunto: ed in applicazione dell'articolo 2 della stessa legge costituzionale, i principi di cui all'articolo 111 della Costituzione si applicano ai procedimenti tolto: penali in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale nei quali non sia stato dichiarato aperto il dibattimento. Nei procedimenti penali nei quali sia stato dichiarato aperto il dibattimento alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, la colpevolezza dell'imputato non puo' essere provata esclusivamente sulla base di dichiarazioni rese aggiunto: in corso salve le regole contenute nei commi successivi. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si e' sempre volontariamente sottratto all'esame tolto: da parte dell'imputato o del suo difensoretolto: . Tali dichiarazioni, tuttavia, possono essere valutate come prova dei fatti in esse affermati quando, per le modalita' dell'esame o per altre circostanze emerse dal dibattimentoaggiunto: , sono valutate, se gia' acquisite al fascicolo per il dibattimento, solo se la loro attendibilita' e' confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalita'. Le dichiarazioni possono essere comunque valutate quando, sulla base di elementi concreti, verificati in contraddittorio, risulta che la persona tolto: che le ha rese e' stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilita'tolto: , affinche' si sottragga all'esame. aggiunto: Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e gia' valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse. Nell'udienza preliminare dei processi penali in corso nei confronti di imputato minorenne, il giudice, se ritiene di poter decidere allo stato degli atti, informa l'imputato della possibilita' di consentire che il procedimento a suo carico sia definito in quella fase. 6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai procedimenti che proseguono con le norme del codice di procedura penale anteriormente vigente

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2000-01-07;2~art1 · fonte del testo