Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli precedenti salvo quanto stabilito nei commi da 2 a 5. Se il procedimento e' ancora nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede a rinnovare l'esame dei soggetti indicati negli articoli 64 e 197-bis del codice di procedura penale, come rispettivamente modificato e introdotto dalla presente legge, secondo le forme ivi previste. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, se gia' acquisite al fascicolo per il dibattimento, sono valutate a norma dei commi 3, 4, 5 e 6 del previgente articolo 500 del codice di procedura penale. Quando le dichiarazioni di cui al comma 3 sono state rese da chi, per libera scelta, si e' sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del difensore, si applica la disposizione del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35, soltanto se esse siano state acquisite al fascicolo per il dibattimento anteriormente alla data del 25 febbraio 2000. Se sono state acquisite successivamente, si applica il comma 1-bis dell'articolo 526 del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 19 della presente legge. Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e gia' valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse.

Testo vigente dal 22 marzo 2001

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 442/2004

    Questione infondata
    29 dicembre 2004

    È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 111, terzo e quarto comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 513 del codice di procedura penale, «nel testo anteriore alle modifiche apportate con la legge» n. 63 del 2001, «così come integrato dalla sentenza 361/98 della Corte Costituzionale», dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35, e dell’art. 26, comma 4, della legge 1° marzo 2001, n. 63, nella parte in cui prevedono che le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o nella udienza preliminare da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’esame dell’imputato o del suo difensore, se acquisite al fascicolo per il dibattimento anteriormente alla data del 25 febbraio 2000, sono valutate solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova assunti o formati con diverse modalità. Identiche questioni sono già state dichiarate manifestamente infondate e non vengono addotti argomenti nuovi o diversi da quelli già esaminati. - Sulla disciplina transitoria di cui all’art. 26, comma 4, legge 1 marzo 2001, n. 63, v. la citata ordinanza n. 64/2003. - Sull’applicazione della disciplina del giusto processo ai procedimenti penali in corso, v. la citata sentenza n. 381/2001 e la citata ordinanza 311/2002.

    Art. 513 c.p.p. · Art. 1 Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo · Art. 2 Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione · Art. 26 Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 355/2003

    Questione infondata
    12 dicembre 2003

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 64, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 26 della legge 1° marzo 2001, n. 63, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, 102 e 111, quinto comma, della Costituzione nella parte in cui, nella fase del giudizio di merito, in mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 64, comma 3, lettera c), del codice di rito (introdotto dalla stessa legge, attuativa della riforma costituzionale sul "giusto processo") non consente l'utilizzabilità, ai fini della decisione, delle dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, rese nel corso delle indagini preliminari, da parte di chi non si sia mai volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore e che, alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 63 del 2001, non siano state acquisite al fascicolo per il dibattimento, anche quando la prova orale non possa essere espletata in dibattimento per cause obiettive sopravvenute ed imprevedibili, nella specie rappresentate dalla sopravvenuta inidoneità fisica e mentale del dichiarante. Risulta, infatti, senz'altro possibile una diversa interpretazione del quadro normativo attinto dal dubbio di costituzionalità, formulato in una prospettiva interpretativa che, non sostenuta da effettivi argomenti testuali, risulterebbe addirittura paradossale negli effetti (in quanto si verrebbe a delineare non già una disciplina intertemporale, ma un singolare meccanismo che divergerebbe tanto dal precedente sistema, quanto da quello "a regime", con un sistema spurio anche rispetto alla stessa norma transitoria); senza che, d'altra parte, il giudice rimettente, censurando la norma in riferimento all'art. 111 della Costituzione, si sia fatto carico di perscrutare una – peraltro agevole – lettura adeguatrice del sistema.

    Art. 64 c.p.p. · Art. 26 Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova · Art. 111 cost. · Art. 3 cost.

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  • Ordinanza n. 64/2003

    Questione infondata
    14 marzo 2003

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 1° marzo 2001, n. 63, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui, nella fase del giudizio, non consente l'utilizzabilità ai fini delle contestazioni ai sensi dell'art. 500 cod. proc. pen. delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari che alla data di entrata invigore della legge n. 63 del 2000, non siano già state acquisite al fascicolo per il dibattimento. Infatti il giudice rimettente - che nel prospettare la questione isola un solo profilo della complessa normativa coinvolta, finendo per trascurare le articolate interferenze di sistema e le peculiarità che, a fronte di esso, caratterizzano il regime transitorio - sollecita una pronuncia additiva che soltanto il legislatore sarebbe abilitato ad introdurre, laddove la scelta operata dalla norma censurata di individuare, nella intervenuta acquisizione delle dichiarazioni al fascicolo per il dibattimento, il "fatto processuale" che contrassegna il passaggio da un regime all'altro, appare del tutto ragionevole e non lesiva del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. - In tema di regime transitorio con riferimento alla legge costituzionale n. 2 del 1999, v. citata sentenza n. 381/2001.

    Art. 26 Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova · Art. 111 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2001-03-01;63~art26 · fonte del testo