Art. 200 — Formazione del fascicolo e designazione del giudice istruttore

[1]Il cancelliere che riceve il deposito degli atti a norma degli articoli precedenti forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta, entro due giorni dal deposito dell'istanza di designazione del giudice istruttore, al presidente del tribunale.

[2]Il presidente designa il giudice istruttore a norma dell'articolo 173 del codice, e il procedimento prosegue secondo le norme del codice.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art200 · fonte del testo