Quando e' impugnata una sentenza interlocutoria esecutiva, il giudice istruttore, dopo l'assunzione dei mezzi di prova ammessi, puo' sospendere su istanza di parte il processo, finche' non sia pronunciata sentenza sull'impugnazione, e puo' sempre autorizzare le parti a ritirare il proprio fascicolo per produrlo davanti al giudice dell'impugnazione.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art201 · fonte del testo