Art. 199 — Processi di primo grado nei quali è stata pronunciata sentenza interlocutoria

[1]Se e' stata pronunciata sentenza interlocutoria passata in giudicato o esecutiva e, fino al giorno dell'entrata in vigore del codice le parti non hanno riassunta la causa davanti al giudice di primo grado, debbono farlo con citazione nel termine di cui all'articolo precedente.

[2]Se e' stata pronunciata sentenza interlocutoria non esecutiva soggetta ad impugnazione, il termine per la riassunzione e' fissato dal giudice dell'impugnazione con la sentenza che pronuncia sulla stessa.

[3]Se la sentenza interlocutoria non esecutiva passa in giudicato dopo l'entrata in vigore del codice, il termine di riassunzione di cui all'articolo precedente decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art199 · fonte del testo