Le disposizioni stabilite o richiamate dal capo secondo, titolo terzo, libro primo del codice penale militare di pace sulle circostanze del reato si applicano anche relativamente ai reati commessi prima dell'attuazione del codice stesso, quando le disposizioni dei nuovi codici siano, nel loro complesso, piu' favorevoli al reo.

Testo vigente dal 27 settembre 1941

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023~art10 · fonte del testo