Le pene dell'ergastolo e della reclusione derivanti dalla commutazione preveduta dall'articolo 36 del Regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 (serie 3ª), si scontano nei modi stabiliti dal codice penale.

Testo vigente dal 1 giugno 1931

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601~art20 · fonte del testo