[1]Quando e' stabilita o richiamata una determinata specie di pena, di cui non e' indicata la durata, corrisponde: 1° ai lavori forzati a tempo, la reclusione da dieci a venti anni; 2° alla casa di forza, la reclusione da tre a venti anni; 3° alla relegazione, la reclusione da tre a quindici anni; 4° alla reclusione, la reclusione da tre a dieci anni; 5° alla detenzione, la reclusione da due a sette anni; 6° al carcere, la reclusione fino a tre anni; 7° agli arresti, l'arresto da cinque giorni ad un mese.

[2]Quando, invece, e' indicata la durata della pena, la reclusione e l'arresto sono sostituiti alle pene corrispondenti per una eguale durata; ma in nessun caso puo' essere oltrepassato il massimo della pena stabilito dal codice penale.

[3]Ai lavori forzati a vita e' sostituito l'ergastolo.

[4]Nulla e' innovato circa ogni altra pena, diversa da quelle prevedute dal codice penale, che sia stabilita o richiamata da leggi, decreti o convenzioni internazionali.

[5]Tornano ad aver vigore le disposizioni del codice per la marina mercantile che stabiliscono la pena di morte.

Testo vigente dal 1 giugno 1931

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601~art12 · fonte del testo