Le pene detentive che debbono ancora essere scontate, in tutto o in parte, per reati commessi anteriormente all'attuazione del codice penale e per le quali e' stata ordinata l'esecuzione in stabilimenti speciali, o in case di custodia o in case di correzione a' termini del codice penale abrogato, si scontano, rispettivamente, negli stabilimenti e nei modi indicati dal codice penale e dal regolamento penitenziario.

Testo vigente dal 1 giugno 1931

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601~art22 · fonte del testo