[1]Il condannato all'ergastolo o alla reclusione, anche dopo il 1° luglio 1931, a norma delle leggi anteriori al codice penale, sconta la pena nei modi stabiliti dal codice.

[2]Tuttavia il condannato alla pena dell'ergastolo per delitto per cui il codice commina la pena di morte sconta la pena nei modi stabiliti dal codice abrogato.

[3]Nei casi di aumento della durata della segregazione cellulare continua per effetto del concorso di reati o di pene ovvero per effetto della recidiva, il condannato sconta la pena dell'ergastolo con segregazione cellulare continua per un tempo corrispondente all'aumento predetto.

Testo vigente dal 1 giugno 1931

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601~art23 · fonte del testo