Art. 35 — Riconoscimento di figlio

((...)) (( Le condizioni per il riconoscimento del figlio sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita, o se piu' favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene; se tali leggi non prevedono il riconoscimento si applica la legge italiana. )) La capacita' del genitore di fare il riconoscimento e' regolata dalla sua legge nazionale. La forma del riconoscimento e' regolata dalla legge dello Stato in cui esso e' fatto o da quella che ne disciplina la sostanza.

Testo vigente dal 7 febbraio 2014

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 35, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 3 giugno 1995 al 7 febbraio 2014. 2 parole tolte, 13 parole aggiunte.

aggiunto: ... Le condizioni per il riconoscimento del figlio tolto: naturale sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita tolto: o,aggiunto: , o se piu' favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avvieneaggiunto: ; se tali leggi non prevedono il riconoscimento si applica la legge italiana. La capacita' del genitore di fare il riconoscimento e' regolata dalla sua legge …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1995-05-31;218~art35 · fonte del testo