Art. 101 — Modifiche alla legge 31 maggio 1995, n. 218

[1]Alla legge 31 maggio 1995, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

[2]"Art. 33.

[3]Filiazione

[4]1. Lo stato di figlio e' determinato dalla legge nazionale del figlio o, se piu' favorevole, dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori e' cittadino, al momento della nascita. 2. La legge individuata ai sensi del comma 1 regola i presupposti e gli effetti dell'accertamento e della contestazione dello stato di figlio; qualora la legge cosi' individuata non permetta l'accertamento o la contestazione dello stato di figlio si applica la legge italiana. 3. Lo stato di figlio, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei genitori, non puo' essere contestato che alla stregua di tale legge; se tale legge non consente la contestazione si applica la legge italiana. 4. Sono di applicazione necessaria le norme del diritto italiano che sanciscono l'unicita' dello stato di figlio.";

  • b)nella rubrica dell'articolo 35 la parola: "naturale" e' soppressa; il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le condizioni per il riconoscimento del figlio sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita, o se piu' favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene; se tali leggi non prevedono il riconoscimento si applica la legge italiana.";
  • c)all'articolo 36 le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
  • d)dopo l'articolo 36 e' inserito il seguente:

[5]"Art. 36-bis.

[6]1. Nonostante il richiamo ad altra legge, si applicano in ogni caso le norme del diritto italiano che:

  • a)attribuiscono ad entrambi i genitori la responsabilita' genitoriale;
  • b)stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio;
  • c)attribuiscono al giudice il potere di adottare provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilita' genitoriale in presenza di condotte pregiudizievoli per il figlio.";
  • e)all'articolo 38, primo comma, la parola: "legittimo" e' soppressa.

Testo vigente dal 8 gennaio 2014

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154~art101 · fonte del testo