Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori, dei produttori di fonogrammi, dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, degli artisti interpreti e degli artisti esecutori, coloro che esercitano l'attivita' di emissione radiofonica o televisiva hanno il diritto esclusivo:

  • a)di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o via etere: il diritto non spetta al distributore ((...)) qualora ritrasmetta semplicemente ((...)) le emissioni di altri organismi di radiodiffusione;
  • b)di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle fissazioni delle proprie emissioni;
  • c)di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie emissioni, nonche' la loro comunicazione al pubblico, se questa avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso;
  • d)di autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso nel luogo o nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie emissioni, siano esse effettuate su filo o via etere;
  • e)di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunita' europea, se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro;
  • f)i diritti di cui alle lettere c) e d) non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresi' il diritto esclusivo di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni. L'espressione radio-diffusione ha riguardo all'emissione radiofonica e televisiva. L'espressione su filo o via etere include le emissioni via cavo e via satellite. La durata dei diritti di cui al comma 1 e' di cinquanta anni dalla prima diffusione di una emissione.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 febbraio 1996, n. 52

14

La L. 6 febbraio 1996, n. 52, ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "E' inoltre elevato a 50 anni il termine di durata di protezione dei diritti di coloro che esercitano l'attivita' di emissione radiofonica o televisiva di cui al titolo II, capo II, della legge citata, previsto all'articolo 79 della legge stessa."

Testo vigente dal 14 dicembre 2021

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 79, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12841/2025

    13 maggio 2025

    Il diritto dell'autore di autorizzare la comunicazione al pubblico delle sue opere, mediante diffusione del segnale televisivo, ha come destinatari sia i detentori di apparecchi di ricezione che, individualmente o nella loro sfera privata, captano le trasmissioni, sia i titolari di luoghi privati, accessibili al pubblico, in cui sono installati detti apparecchi e ai quali può accedere un numero indeterminato, ma considerevole, di destinatari potenziali, i quali costituiscono un "pubblico" ai sensi dell'art. 3 della direttiva 29/2001/CE, dovendo considerarsi che il requisito del pagamento di uno specifico diritto d'ingresso al luogo in cui si effettua la comunicazione è previsto solo in relazione alla diversa ipotesi del diritto connesso degli organismi di radiodiffusione di autorizzare la ritrasmissione via etere delle loro emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico, requisito che non è, invece, richiesto in relazione al diritto di autore. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso l'obbligo di pagamento dei compensi per diritto d'autore da parte del titolare di un albergo in cui erano installati apparecchi televisivi fruibili dai suoi frequentatori, ritenendo che il prezzo della camera di albergo potesse ricomprendere anche il corrispettivo della comunicazione al pubblico dei contenuti dell'emissione televisiva ivi attuata mediante l'apparecchio televisivo a disposizione del cliente.).

    Art. 79 · Art. 16 Diritto d’autore · Art. 2 Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella societa' dell'informazione

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 69 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 2003 al 14 dicembre 2021. 5 parole tolte in 2 capoversi.

a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o via etere: il diritto non spetta al distributore tolto: via cavoaggiunto: ... qualora ritrasmetta semplicemente tolto: via cavoaggiunto: ... le emissioni di altri organismi di radiodiffusione;

… L'espressione su filo o via etere include le emissioni via cavo e via satellitetolto: . 5. La durata dei diritti di cui al comma 1 e' di cinquanta anni dalla prima diffusione di una emissione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art79 · fonte del testo