[1]Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter e' punito con la multa da L. 500 a L. 20.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

  • a)riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel Regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
  • a-bis)mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
  • a-ter)((riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale));
  • b)rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
  • c)compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
  • d)riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;
  • e)LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 29 LUGLIO 1981, N. 406;
  • f)in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

[2]Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), e' ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla meta' del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

[3]La pena e' della reclusione fine ad un anno o della multa non inferiore a lire cinquemila se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicita', ovvero con usurpazione della paternita' dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

[4]La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attivita' di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonche' la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire.

Testo vigente dal 10 ottobre 2025

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 198/1988

    Questione inammissibile
    18 febbraio 1988

    È dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza nel giudizio a quo, la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 180 e 171, l. 22 aprile 1941, n. 633, sollevata in riferimento agli artt. 3, 23, 41, 43, 53 e 97 Cost. Non ricorre affatto tra la fattispecie di reato di cui all'art. 171 - in quanto diretta a sanzionare il mancato consenso dell'autore alla diffusione dell'opera - e l'art. 180 - che, pur riservando in via esclusiva alla S.I.A.E. l'attivita` di intermediario, non esclude tuttavia la possibilita` di un diretto rapporto tra l'utilizzazione dell'opera e l'autore - la relazione individuata dal giudice a quo, risultando ininfluente la prospettata illegittimita` della seconda norma rispetto alla prima. - cfr. S. n. 65/1972.

    Art. 171 Diritto d’autore · Art. 180 Diritto d’autore · Art. 3 cost. · Art. 23 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 65/1972

    Questione infondata
    23 aprile 1972

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 171 lett. b, e 180, primo e secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto di autore ed altri diritti connessi al suo esercizio", proposta, con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24, 41 e 113 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Co…

    Art. 15 Diritto d’autore · Art. 171 Diritto d’autore · Art. 180 Diritto d’autore · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 10 ottobre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 2 aprile 2005 al 10 ottobre 2025. 36 parole aggiunte.

aggiunto: a-ter) riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art171 · fonte del testo