Art. 71-septies

Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonche' i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all'articolo 71-sexies. Detto compenso e' costituito, per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali e' calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora cio' non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso e' costituito da una somma commisurata alla capacita' di registrazione resa dai medesimi supporti.Per i sistemi di videoregistrazione da remoto il compenso di cui al presente comma e' dovuto dal soggetto che presta il servizio ed e' commisurato alla remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio stesso. Il compenso di cui al comma 1 e' determinato, nel rispetto della normativa comunitaria e comunque tenendo conto dei diritti di riproduzione, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da adottare ((entro il 31 dicembre 2009)) sentito il comitato di cui all'articolo 190 e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti di cui al comma 1. Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'apposizione o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, nonche' della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica. Il decreto e' sottoposto ad aggiornamento triennale. Il compenso e' dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, e' responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del compenso dovuto, nonche', nei casi piu' gravi o di recidiva, con la sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attivita' commerciale o industriale da quindici giorni a tre mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione stessa.

Testo vigente dal 31 dicembre 2008

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 71-septies, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 24043/2026

    26 luglio 2026

    Le controversie aventi ad oggetto il diritto di accesso agli atti conservati dalla SIAE - Società Italiana degli Autori e degli Editori - e relativi ai compensi per diritti di copia privata, di cui agli artt. 71-sexies e ss. della l. n. 633 del 1941, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario in considerazione, da un lato, dell'ampia formulazione dell'art. 1, comma 2, della l. n. 2 del 2008 - che devolve alla giurisdizione ordinaria "tutte le controversie concernenti le attività dell'ente, ivi incluse le modalità di gestione dei diritti", fatta eccezione soltanto per quelle spettanti alla giurisdizione tributaria - dovendosi includere nell'attività di gestione dei diritti anche l'equo compenso per copia privata, e, dall'altro, della natura della SIAE, che - anche alla luce della liberalizzazione del mercato dei diritti d'autore, operata con d.lgs. n. 35 del 2017, attuativo della Direttiva 2014/26/UE, c.d. Direttiva Barnier - svolge la propria attività con modalità privatistiche, sottoposte al rispetto delle regole di concorrenza ed incompatibili con una gestione pubblicistica dei diritti d'autore.

    Art. 71-septies · Art. 71-sexies Diritto d’autore · Art. 1 Disposizioni

    Rassegna di luglio 2026, p. 24

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio 2026 (sito della Corte).

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 2008 al 31 dicembre 2008. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… Ministro per i beni e le attivita' culturali, da adottare entro il 31 dicembre tolto: 2008 aggiunto: 2009 sentito il comitato di cui all'articolo 190 e le associazioni di categoria maggiormente …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art71septies · fonte del testo