[1]Il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o giornale ha diritto, salvo patto contrario, che il suo nome figuri nella riproduzione della sua opera nelle forme d'uso.

[2]Nei giornali questo diritto non compete, salvo patto contrario, al personale della redazione.

Testo vigente dal 16 luglio 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art40 · fonte del testo