[1]Senza pregiudizio dell'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 20, il direttore del giornale ha diritto, salvo patto contrario, di introdurre nell'articolo da riprodurre quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale.

[2]Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell'autore, questa facolta' si estende alla soppressione o riduzione di parti di detto articolo.

Testo vigente dal 16 luglio 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art41 · fonte del testo