[1]L'autore di un'opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualita' di autore.

[2]Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa dell'autore che si sia rivelato ne dovranno indicare il nome nelle pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni e diffusioni o in qualsiasi altra forma di manifestazione o annuncio al pubblico.

Testo vigente dal 16 luglio 1941

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 21, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art21 · fonte del testo