Nell'opera collettiva, salvo patto in contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all'editore dell'opera stessa, senza pregiudizio derivante dall'applicazione dell'art. Ai singoli collaboratori dell'opera collettiva e' riservato il diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con l'osservanza dei patti convenuti, e in difetto, delle norme seguenti.

Testo vigente dal 16 luglio 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art38 · fonte del testo