Se i fatti preveduti nell'articolo 171 sono commessi per colpa la pena e' della sanzione amministrativa fino a 1.032,00 euro. Con la stessa pena e' punito chiunque esercita l'attivita' di intermediario in violazione del disposto degli articoli 180 e 183. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 152 e all'articolo 153 comporta la sospensione dell'attivita' professionale o commerciale da sei mesi ad un anno, nonche' la sanzione amministrativa da 1.034,00 euro a 5.165,00 euro.

Testo vigente dal 9 aprile 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 aprile 2006

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1994 al 9 aprile 2006. 35 parole tolte, 50 parole aggiunte in 6 capoversi.

Se i fatti preveduti nell'articolo 171 sono commessi per colpa la pena e' tolto: dell'ammenda sino a lire diecimila.

aggiunto: della sanzione amministrativa fino a 1.032,00 euro. Con la stessa pena e' punito chiunquetolto: :

tolto: a) esercita l'attivita' di intermediario in violazione del disposto degli articoli 180 e 183tolto: ;

tolto: b) non ottempera agli obblighi previsti negli articoli 153 e 154;

tolto: c) viola le norme degli articoli 175 e 176.

tolto: COMMA ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1993, N. 159aggiunto: . La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 152 e all'articolo 153 comporta la sospensione dell'attivita' professionale o commerciale da sei mesi ad un anno, nonche' la sanzione amministrativa da 1.034,00 euro a 5.165,00 euro.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art172 · fonte del testo