Se i fatti preveduti nell'articolo 171 sono commessi per colpa la pena e' della sanzione amministrativa fino a 1.032,00 euro. Con la stessa pena e' punito chiunque esercita l'attivita' di intermediario in violazione del disposto degli articoli 180 e 183. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 152 e all'articolo 153 comporta la sospensione dell'attivita' professionale o commerciale da sei mesi ad un anno, nonche' la sanzione amministrativa da 1.034,00 euro a 5.165,00 euro.
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1994 al 9 aprile 2006. 35 parole tolte, 50 parole aggiunte in 6 capoversi.
Se i fatti preveduti nell'articolo 171 sono commessi per colpa la pena e'tolto: dell'ammenda sino a lire diecimila.
aggiunto: della sanzione amministrativa fino a 1.032,00 euro. Con la stessa pena e' punito chiunquetolto: :
tolto: a) esercita l'attivita' di intermediario in violazione del disposto degli articoli 180 e 183tolto: ;
tolto: b) non ottempera agli obblighi previsti negli articoli 153 e 154;
tolto: c) viola le norme degli articoli 175 e 176.
tolto: COMMA ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1993, N. 159aggiunto: . La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 152 e all'articolo 153 comporta la sospensione dell'attivita' professionale o commerciale da sei mesi ad un anno, nonche' la sanzione amministrativa da 1.034,00 euro a 5.165,00 euro.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
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