Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 aprile 2006

Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 1941 al 9 aprile 2006. 163 parole tolte, 17 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Se il prezzo dell'esemplare originale delle opere previste in questa sezione, conseguito in qualsiasi vendita, non considerata pubblica da questa legge, raggiunga lire 4.000 per i disegni e le stampe, lire 30.000 per le pitture, lire 40.000 per le sculture e superi il quintuplo del prezzo originario di alienazione, comunque effettuata, tale maggior valore e' attribuito in misura del dieci per cento agli autori delle opere ed e' a carico del proprietario venditore.

tolto: Agli autori medesimi incombe la prova del prezzo raggiunto dall'esemplare e del concorso delle condizioni previste da questo articolo.

tolto: La percentuale e' ridotta al cinque per cento se il venditore provi a sua volta di avere acquistato l'esemplare ad un prezzo non inferiore alla meta' di quello da lui realizzato.

tolto: Per la determinazione del maggior valore si applicano le disposizioni dell'art. 145.

tolto: Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle opere anonime o pseudonime, salvo per queste ultime, quanto e' disposto dall'art. 8 della presente leggeaggiunto: Il diritto di cui all'articolo 144 non puo' formare oggetto di alienazione o di rinuncia, nemmeno preventivamente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art147 · fonte del testo