[1]I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili.

[2]Tuttavia l'autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera non e' piu' ammesso ad agire per impedirne l'esecuzione o per chiederne la soppressione.

Testo vigente dal 16 luglio 1941

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art22 · fonte del testo