[1]Il contratto puo' avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano all'autore nel capo dell'edizione, o taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del contratto.

[2]Salvo patto contrario, si presume che siano stati trasferiti i diritti esclusivi.

[3]Non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi posteriori, che comportino una protezione del diritto di autore piu' larga nel suo contenuto o di maggiore durata.

[4]Salvo pattuizione espressa, l'alienazione non si estende ai diritti di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui l'opera e' suscettibile, compresi gli adattamenti alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla registrazione su apparecchi meccanici.

[5]L'alienazione di uno o piu' diritti di utilizzazione non implica, salvo patto contrario, il trasferimento di altri diritti di che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se compresi, secondo le disposizioni del titolo I, nella stessa categoria di facolta' esclusive.

Testo vigente dal 16 luglio 1941

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 119, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

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urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art119 · fonte del testo