[1]L'autore e' obbligato:

  • 1)a consegnare l'opera nelle condizioni stabilite dal contratto e in forma che non ne renda troppo difficile o costosa la stampa;
  • 2)a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.

[2]L'autore ha altresi' l'obbligo e il diritto di correggere le bozze di stampa secondo le modalita' fissate dall'uso.

Testo vigente dal 16 luglio 1941

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 125, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

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urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art125 · fonte del testo