[1]Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa legge o i loro aventi causa devono depositare presso il Ministero della cultura popolare un esemplare o copia dell'opera o del prodotto, nei termini e nelle forme stabilite dal regolamento.

[2]Qualora si tratti di opera drammatico-musicale o sinfonica di cui non sia stata stampata la partitura d'orchestra, bastera' una copia o un esemplare della riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte solo.

[3]((Per i programmi per elaboratore la registrazione e' facoltativa ed onerosa)).

[4]Per le fotografie e' escluso l'obbligo del deposito, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 92.

Testo vigente dal 15 gennaio 1993

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Che cosa è cambiato dal 15 gennaio 1993

Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 1941 al 15 gennaio 1993. 11 parole aggiunte in 2 capoversi.

Per aggiunto: i programmi per elaboratore la registrazione e' facoltativa ed onerosa.

aggiunto: Per le fotografie e' escluso l'obbligo del deposito, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 92.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art105 · fonte del testo