[1]Il diritto esclusivo sulle fotografie dura ((settant'anni)) dalla produzione della fotografia.

[2]COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 8 GENNAIO 1979, N. 19.

[3]COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 8 GENNAIO 1979, N. 19.

[4]COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 8 GENNAIO 1979, N. 19. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440

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Il D.Lgs. Luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "E' egualmente prorogata di un periodo di tempo pari a quello stabilito nell'art. 1 del presente decreto la durata di protezione dei diritti connessi all'esercizio del diritto di autore di cui al titolo 2° della legge 22 aprile 1941, n. 633, limitatamente ai diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi analoghi (capo I), ai diritti relativi alle fotografie (capo V), e ai diritti relativi ai progetti di lavori della ingegneria (capo VII)."

Testo vigente dal 18 dicembre 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 dicembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 31 gennaio 1979 al 18 dicembre 2025. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

Il diritto esclusivo sulle fotografie dura tolto: vent'anni aggiunto: settant'anni dalla produzione della fotografia.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art92 · fonte del testo