[1]L'autore della parte letteraria non puo' disporne, per congiungerla ad altro testo musicale, all'infuori dei casi seguenti:

  • 1)allorche', dopo che egli ha consegnato come testo definitivo il manoscritto della parte letteraria al compositore, questi non lo ponga in musica nel termine di cinque anni, se si tratta di libretto per opera lirica o per operetta, e, nel termine di un anno, se si tratta di ogni altra opera letteraria da emettere in musica;
  • 2)allorche', dopo che l'opera e' stata musicata e considerata dalle parti come pronta per essere eseguita o rappresentata, essa non e' rappresentata od eseguita nei termini indicati nel numero precedente, salvo i maggiori termini che possono essere stati accordati per la esecuzione o rappresentazione ai sensi degli articoli 139 e 141;
  • 3)allorche', dopo una prima rappresentazione od esecuzione, l'opera cessi di essere rappresentata od eseguita per il periodo di dieci anni, se si tratta di opera lirica, oratorio, poema sinfonico od operetta o per il periodo di dieci anni, se si tratta di altra composizione.

[2]Il compositore nei casi previsti ai numeri 2 e 3 puo' altrimenti utilizzare la musica.

Testo vigente dal 16 luglio 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art35 · fonte del testo