Se una delle Parti Contraenti intende di modificare le rotte o le condizioni prevedute nell'Allegato, essa puo' richiedere una consultazione tra le autorita' competenti di ambo le Parti Contraenti; tale consultazione deve iniziarsi entro i sessanta (60) giorni dalla data della richiesta. Qualora le dette autorita' concordino nuove condizioni o modifiche al contenuto dell'Allegato, le loro decisioni entreranno in vigore dopo che siano state confermate con uno scambio di note diplomatiche.

Testo vigente dal 27 luglio 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-12;971~art10 · fonte del testo