Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 24.
Abrogato dal 20 marzo 2021
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 24.
Abrogato dal 20 marzo 2021
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2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1993 al 20 marzo 2021. 269 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Per gli animali di cui all'allegato A, parte II, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, che abbiano superato favorevolmente i controlli veterinari in un posto d'ispezione frontaliero nazionale e destinati ad essere immessi sul mercato del territorio di un altro Stato membro, il veterinario del posto d'ispezione frontaliero, fatti salvi i requisiti specifici applicabili agli equidi registrati e accompagnati dal documento di identificazione previsto dalle norme in materia:
tolto: a) fornisce all'interessato una o, in caso di frazionamento della partita, piu' copie, ognuna autenticata, dei certificati originali relativi agli animali; la durata di validita' di queste copie e' limitata a dieci giorni;
tolto: b) rilascia un certificato conforme al modello elaborato dalla Commissione, nel quale si attesta che i controlli di cui all'art. 4, commi 1 e 2, lettere a), b) e d), sono stati effettuati con esito favorevole, precisando la natura dei prelievi eseguiti e gli eventuali risultati degli esami di laboratorio o i termini entro i quali i risultati sono attesi;
tolto: c) conserva il certificato o i certificati originali agli atti. Gli scambi degli animali di cui al comma 1, ammessi nel territorio comunitario sono effettuati conformemente alle norme di controllo veterinario fissate dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28; in particolare, nel caso che gli animali sono destinati ad altro Stato membro, nell'informazione fornita dall'autorita' veterinaria competente del luogo di destinazione, deve essere precisato:
tolto: a) se gli animali sono destinati ad una regione o Stato con esigenze specifiche;
tolto: b) se sono stati effettuati dei prelievi di campioni, ma i risultati non sono conosciuti al momento della partenza del mezzo di trasporto dal posto d'ispezione frontaliero.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 24
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-03;93~art7 · fonte del testo
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