Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 24.
Abrogato dal 20 marzo 2021
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 24.
Abrogato dal 20 marzo 2021
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1993 al 20 marzo 2021. 87 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I posti di ispezione frontalieri per gli animali sono quelli riconosciuti dalla Comunita' europea, di seguito denominata "Comunita'", ed il cui elenco viene pubblicato dalla Commissione delle Comunita' Europee, in prosieguo denominata "Commissione", nella Gazzetta Ufficiale della Comunita'. Il Ministero della sanita' cura la pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, nonche' degli eventuali aggiornamenti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fino alla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 2 i posti di ispezione frontalieri sono gli uffici veterinari di cui al decreto interministeriale 23 dicembre 1985.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 24
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-03;93~art6 · fonte del testo
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