Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 24.
Abrogato dal 20 marzo 2021
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 24.
Abrogato dal 20 marzo 2021
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1993 al 20 marzo 2021. 371 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Il transito sul territorio nazionale degli animali in provenienza da un Paese terzo con destinazione ad un altro Paese terzo e' autorizzato dal Ministero della sanita' a condizione che:
tolto: a) il trasporto sia stato preventivamente autorizzato dal veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero dello Stato membro nel cui territorio devono essere presentati gli animali per subire i controlli previsti all'art. 4;
tolto: b) l'interessato fornisca la prova che il primo Paese terzo cui sono avviati gli animali all'uscita dal territorio nazionale si impegni a non respingere in alcun caso gli animali di cui autorizza l'importazione o il transito;
tolto: c) qualora il trasporto debba transitare nel territorio di un altro o di altri Stati membri l'autorita' competente di tali Stati abbia autorizzato il transito stesso;
tolto: d) l'interessato si impegni a rispettare i requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n. 624, in materia di protezione degli animali durante il trasporto;
tolto: e) il trasporto sia effettuato in regime di transito comunitario o in qualsiasi altro regime di transito doganale previsto dalla normativa comunitaria; le sole manipolazioni autorizzate nel corso del trasporto in transito sono quelle effettuate rispettivamente al punto di entrata nel territorio comunitario o di uscita da esso, o le operazioni per garantire il benessere degli animali. Il veterinario del posto d'ispezione frontaliero consente il transito a condizione che i controlli veterinari di cui all'art. 4, comma 1, e all'art. 2, lettera a), eventualmente effettuati se necessario in una stazione di quarantena, abbiano dato risultati favorevoli e che gli animali rispondono ai requisiti del presente capo e, se si tratta di animali di cui all'allegato B, parte II, al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 e alle garanzie e condizioni sanitarie stabilite dalla Comunita'; il veterinario di confine da' immediata comunicazione del transito autorizzato, con il sistema di scambio di informazioni, alle autorita' competenti dello Stato membro o degli Stati membri di transito e al posto frontaliero di uscita dal territorio comunitario o nel caso che il transito avvenga sul solo territorio nazionale, al posto di ispezione frontaliero di uscita dal territorio nazionale. Tutte le spese relative all'applicazione del presente articolo sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario, senza indennizzo da parte dello Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 24
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-03;93~art9 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.