Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 24.
Abrogato dal 20 marzo 2021
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 24.
Abrogato dal 20 marzo 2021
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1993 al 20 marzo 2021. 101 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le decisioni adottate dalle autorita' sanitarie competenti, in applicazione del presente decreto, sono comunicate con l'indicazione dei motivi all'importatore o al suo mandatario. E' facolta' dell'importatore o del suo mandatario di richiedere che le decisioni di cui al comma 1, gli siano notificate per iscritto con l'indicazione delle modalita' per l'eventuale ricorso. Fatte salve le disposizioni del presente capo, in caso di sospetto dell'inosservanza di norme comunitarie o nazionali o di dubbi sulla identita' di uno o piu' animali della partita, il veterinario ufficiale ne da' immediata comunicazione al Ministero della sanita' che dispone per l'esecuzione dei controlli veterinari ritenuti opportuni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 24
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-03;93~art16 · fonte del testo
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