Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 24.
Abrogato dal 20 marzo 2021
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 24.
Abrogato dal 20 marzo 2021
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1993 al 20 marzo 2021. 114 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Ai fini dell'esecuzione dei controlli di cui all'art. 7, comma 2, l'identificazione e la registrazione prevista dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, devono assere effettuate nel luogo di destinazione degli animali, se necessario, dopo il periodo di osservazione di cui all'art. 8, comma 8, ad eccezione degli animali da macello e degli equidi registrati. Il Ministro della sanita' con proprio decreto adotta, in conformita' a disposizioni comunitarie, le modalita' di identificazione e di marcatura degli animali da macello nonche' eventuali modalita' di applicazione del presente articolo. Le spese relative alle misure di cui ai commi 1 e 2 sono a carico dell'importatore o del suo rappresentante, senza indennizzo da parte dello Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 24
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-03;93~art13 · fonte del testo
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