Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 24.
Abrogato dal 20 marzo 2021
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 24.
Abrogato dal 20 marzo 2021
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1993 al 20 marzo 2021. 82 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per le spese relative alle ispezioni e ai controlli sanitari di cui agli articoli 4, 5 e 8 e' dovuto un contributo sanitario all'importazione degli animali di cui al presente decreto. Il Ministro della sanita' con proprio decreto stabilisce, tenuto conto del costo dei servizi resi, l'ammontare del contributo di cui al comma 1 nonche' le modalita' di riscossione. Eventuali disposizioni emanate dalla Commissione in materia di determinazione del contributo previsto al comma 1 sono applicate con decreto del Ministro della sanita'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 24
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-03;93~art14 · fonte del testo
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