Provvedimento abrogato dal d.lgs. 8 luglio 2003, n. 224.
Abrogato dal 6 settembre 2003
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 8 luglio 2003, n. 224.
Abrogato dal 6 settembre 2003
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2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1993 al 6 settembre 2003. 237 parole tolte, 10 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: Ai fini del presente decreto si intende per:
tolto: a) organismo: un'entita' biologica capace di riprodursi o di trasferire materiale genetico;
tolto: b) organismo geneticamente modificato (OGM): un organismo il cui materiale genetico e' stato modificato in modo diverso da quanto si verifica in natura mediante incrocio o con la ricombinazione genetica naturale. Nell'ambito di tale definizione:
tolto: 1) la modificazione genetica avviene mediante l'impiego delle tecniche elencate nell'allegato I A, parte 1;
tolto: 2) le tecniche elencate nell'allegato I A, parte 2, non sono considerate tecniche che hanno per effetto una modificazione genetica;
tolto: c) emissione deliberata: qualsiasi introduzione intenzionale nell'ambiente di un OGM o di una combinazione di OGM, senza aver usato barriere fisiche o barriere chimiche e/o barriere biologiche al fine di limitare il contatto degli stessi con la popolazione e con l'ambiente;
tolto: d) prodotto: un preparato costituito da OGM o contenente OGM il quale viene immesso sul mercato;
tolto: e) immissione sul mercato: la fornitura o la messa a disposizione a terzi;
tolto: f) notifica: la presentazione al Ministero della sanita' di documenti contenenti le prescritte informazioni;
tolto: g) notificante: la persona che effettua la notifica;
tolto: h) uso: l'emissione deliberata di un prodotto che e' stato immesso sul mercato;
tolto: i) utente: la persona che esegue una emissione deliberata;
tolto: l) valutazione del rischio ambientale: la valutazione del rischio per la salute umana e per l'ambiente, inclusi gli animali e le piante, connesso con l'emissione di OGM o di prodotti contenenti OGM.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 LUGLIO 2003, N. 224
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-03;92~art3 · fonte del testo
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