A meno che le parti interessate non stabiliscano differentemente nei singoli contratti, i pagamenti per la consegna delle merci in conformita' al presente accordo saranno effettuati mediante apertura di credito da disporsi da parte del compratore in favore del venditore, nel paese o nella zona di quest'ultimo utilizzabile contro documenti, secondo le condizioni previste dall'apertura di credito.
Testo vigente dal 13 luglio 1948
