Alla fine di ogni trimestre (30 settembre-31 dicembre, ecc.) gli Istituti procederanno all'accertamento del saldo dei rispettivi conti. Il debito risultante a carico di una delle due parti, in dipendenza delle operazioni contabilizzate fino all'ultimo giorno del mese precedente quello di chiusura, e non compensato alla data della chiusura stessa, sara' pagato, su richiesta dell'Istituto creditore a una banca da designarsi dal medesimo, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Il pagamento del saldo debitore sara' effettuato in dollari U. S. A. o, di comune accordo tra le parti, in altra divisa libera.

Testo vigente dal 13 luglio 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-10;885~art3 · fonte del testo