[1]Accordo di pagamento

[2]L'Amministrazione militare sovietica in Germania e il Governo italiano, allo scopo di regolare i reciproci pagamenti, hanno concluso il seguente accordo:

[3]Art. 1

[4]I pagamenti saranno effettuati nella Zona sovietica, di occupazione in Germania attraverso la "Garantie und Crediti Bank" di Berlino, per conto dell'Amministrazione militare sovietica, e in Italia tramite l'Ufficio italiano dei cambi in Roma, per conto del Governo italiano. A tale scopo i detti Istituti apriranno speciali conti senza interesse in dollari U. S. A. ciascuno a nome dell'altro e si comunicheranno immediatamente gli importi accreditati nei conti stessi. Al ricevimento di ogni ordine di accreditamento, gli Istituti in questione effettueranno senz'altro i corrispondenti pagamenti alle ditte o persone interessate, prescindendo dalle disponibilita' esistenti nei rispettivi conti, sempre in armonia, peru', con le disposizioni di cui al successivo articolo 4.

Testo vigente dal 13 luglio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-10;885~art1 · fonte del testo