La riliquidazione del trattamento di quiescenza concessa dai precedenti articoli 4 e 5 sara' effettuata sulla base delle paghe effettivamente corrisposte nell'ultimo triennio di servizio non di ruolo e secondo le norme sulle pensioni vigenti per i salariati statali alla data di cessazione dal servizio stesso. Il predetto trattamento di quiescenza ha decorrenza dalla data di cessazione dal servizio per il personale che presti tuttora servizio, e dalla data di presentazione della domanda per quello che sia gia' cessato.

Testo vigente dal 1 luglio 1948

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;809~art6 · fonte del testo