La riliquidazione del trattamento di quiescenza concessa dai precedenti articoli 4 e 5 sara' effettuata sulla base delle paghe effettivamente corrisposte nell'ultimo triennio di servizio non di ruolo e secondo le norme sulle pensioni vigenti per i salariati statali alla data di cessazione dal servizio stesso. Il predetto trattamento di quiescenza ha decorrenza dalla data di cessazione dal servizio per il personale che presti tuttora servizio, e dalla data di presentazione della domanda per quello che sia gia' cessato.
Testo vigente dal 1 luglio 1948
