Al personale ammesso a godere del trattamento di quiescenza previsto negli articoli 4 e seguenti non spetta l'indennizzo di licenziamento di cui al regio decreto 7 giugno 1928, n. 1536, modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 24 gennaio 1947, n. 15. Qualora tale indennizzo sia stato gia' corrisposto, esso dev'essere rimborsato all'Erario.
Testo vigente dal 1 luglio 1948
