Per le cessazioni dal servizio che avverranno a partire dal 1 marzo 1968 e fino al ((31 agosto 1971)), la liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza si effettua sulla base degli stipendi, delle paghe o delle retribuzioni e degli altri eventuali assegni pensionabili in vigore alla predetta data del 1 marzo 1968. Gli stessi stipendi, paghe o retribuzioni, ridotti del 10 per cento, si considerano ai fini della determinazione dell'assegno mensile spettante, in aggiunta al trattamento di quiescenza, al personale militare al quale e' dovuto il trattamento economico di sfollamento.

Testo vigente dal 10 novembre 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 novembre 1970

Confronto con la versione in vigore dal 30 marzo 1968 al 10 novembre 1970. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.

Per le cessazioni dal servizio che avverranno a partire dal 1 marzo 1968 e fino al 31 tolto: dicembre 1970 aggiunto: agosto 1971, la liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza si effettua sulla base degli stipendi, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;249~art29 · fonte del testo