Il personale di cui al precedente art. 4, ammesso al trattamento di quiescenza, ivi previsto, e' tenuto:

  • a)al versamento all'Erario della ritenuta del 4% in conto entrata del Tesoro da operarsi, sulla paga in effettivo godimento, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e per il periodo di tempo pari a quello valutabile ai sensi del precedente art. 4. Per il personale che sia gia' cessato o cessi dal servizio prima di avere ultimato il versamento della ritenuta di cui alla presente lettera a), il ricupero della ritenuta medesima, commisurata all'ultima paga, sara' eseguito sulla pensione diretta, oppure sull'indennita' una volta tanto. Nessuna ritenuta sara' eseguita sulle pensioni speciali di cui all'art. 23 del regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, e sulle pensioni di riversibilita';
  • b)al rimborso all'Erario delle quote di trattamento di pensione percepite nel periodo valutabile ai termini del primo comma dell'art. 4, ovvero della indennita' prevista dall'art. 9 del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, eventualmente percepita in luogo di pensione. La rifusione tanto dei ratei di pensione, quanto dell'indennita', ove non sia effettuata in unica soluzione, a domanda degli interessati potra' essere ratizzata.

Testo vigente dal 1 luglio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;809~art5 · fonte del testo