Articolo abrogato dalla l. 6 febbraio 2004, n. 36.
Abrogato dal 29 febbraio 2004
Articolo abrogato dalla l. 6 febbraio 2004, n. 36.
Abrogato dal 29 febbraio 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1948 al 29 febbraio 2004. 73 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Ai sottufficiali, alle guardie scelte ed alle guardie forestali sono specificamente demandate la sorveglianza e la custodia del patrimonio forestale e, in generale, l'esercizio delle funzioni di polizia spettanti al Corpo forestale dello Stato a termine dell'art. 1 del presente decreto, nonche' gli altri eventuali compiti che fossero stabiliti nel regolamento. I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie vengono assegnati alle stazioni forestali, che sono rette da sottufficiali o da guardie scelte.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 6 FEBBRAIO 2004, N. 36
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-12;804~art9 · fonte del testo
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