Articolo abrogato dalla l. 6 febbraio 2004, n. 36.
Abrogato dal 29 febbraio 2004
Articolo abrogato dalla l. 6 febbraio 2004, n. 36.
Abrogato dal 29 febbraio 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1948 al 29 febbraio 2004. 332 parole tolte, 9 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Nella prima applicazione del presente decreto sono collocati nei ruoli organici di cui al precedente art. 12, escluso il grado di direttore generale (grado 4°), con il grado e secondo l'anzianita' raggiunti nei rispettivi ruoli di provenienza:
tolto: 1. - Per il personale tecnico superiore (gruppo A):
tolto: a) coloro che alla data del 9 dicembre 1943 appartenevano ai ruoli degli ufficiali della disciolta milizia forestale in posizione di servizio permanente effettivo, purche' provvisti di laurea in scienze forestali o diploma di perito forestale o di laurea in scienze agrarie o in ingegneria, nonche' i laureati in scienze agrarie e nominati successivamente al grado iniziale del gruppo A ed in servizio forestale alla data di entrata in vigore del presente decreto;
tolto: b) i funzionari civili appartenenti al gruppo A dei ruoli forestali transitori di cui alle tabelle Q ed R allegate al regio decreto 18 maggio 1942, n. 941, in attivita' di servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e che non abbiano superato i sessantacinque anni di eta' alla predetta data.
tolto: 2. - Per il personale tecnico inferiore (gruppo B): I funzionari civili appartenenti al gruppo B dei ruoli transitori di cui alle tabelle Q ed R del regio decreto 18 maggio 1942, n. 941, in attivita' di servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e the non abbiano superato i sessantacinque anni di eta' alla predetta data.
tolto: 3. - Per il personale d'ordine (gruppo C): gli impiegati civili appartenenti al gruppo C dei ruoli transitori di cui alle tabelle Q ed R allegate al regio decreto 18 maggio 1942, n. 941, in attivita' di servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e che non abbiano superato i sessantacinque anni di eta' alla predetta data.
tolto: 4. - Per i sottufficiali, guardie scelte e guardie: i sottufficiali, militi scelti e militi della disciolta milizia nazionale forestale in attivita' di servizio al 9 dicembre 1943, nonche' le guardie nominate successivamente sino alla data di entrata in vigore del presente decreto.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 6 FEBBRAIO 2004, N. 36
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-12;804~art16 · fonte del testo
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