Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 febbraio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1948 al 29 febbraio 2004. 276 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: Gli ispettori di ogni grado, i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie forestali, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che alla data 9 dicembre 1943 appartenevano ai ruoli del servizio permanente effettivo della disciolta milizia forestale e che dichiareranno, entro sessanta giorni dalla data di entrata, in vigore del regolamento di cui al successivo art. 29, di non voler far parte del Corpo forestale dello Stato, saranno collocati ai riposo col trattamento di quiescenza previsto per gli appartenenti alla milizia nazionale forestale, computandosi un aumento di cinque anni sul servizio utile ai fini della liquidazione della pensione o della indennita' una volta, tanto. Gli ispettori di ogni grado, i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie forestali, gia' appartenenti al personale in servizio permanente effettivo della disciolta milizia forestale ed in servizio alla data di entrata in vigore delle presente decreto, i quali dichiareranno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al successivo art. 29, di non voler far parte del Corpo forestale dello Stato, potranno, a domanda, essere trasferiti, a giudizio insindacabile del Ministero dell'interno, nei limiti delle vacanze organiche esistenti nei corrispondenti gradi, nei ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza con il relativo grado e la relativa anzianita', prendendo posto dopo l'ultimo pari grado nei diversi ruoli in cui saranno inquadrati. Gli ufficiali della posizione ausiliaria della disciolta milizia forestale che non saranno assunti in servizio a termine del precedente art. 17, saranno collocati a riposo, computandosi, per meta' e con le vigenti modalita' di legge, agli effetti della liquidazione definitiva della quiescenza, gli anni ancora mancanti per raggiungere gli otto di ausiliaria.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 6 FEBBRAIO 2004, N. 36

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-12;804~art21 · fonte del testo