Art. 2
Le norme di cui al precedente art. 1 si applicano anche per i Collegi speciali di secondo grado con sede a Messina, Reggio Calabria e Roma previsti dall'art. 494 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e dall'art. 13 del regio decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582.
Testo vigente dal 26 giugno 1948
