Art. 2

Le norme di cui al precedente art. 1 si applicano anche per i Collegi speciali di secondo grado con sede a Messina, Reggio Calabria e Roma previsti dall'art. 494 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e dall'art. 13 del regio decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582.

Testo vigente dal 26 giugno 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;778~art2 · fonte del testo