Art. 3
Ferme restando le altre disposizioni dei decreti luogotenenziali 19 ottobre 1916, n. 1502 e 6 gennaio 1918, n. 125, gli onorari spettanti agli arbitri e i compensi ai segretari sono liquidati, complessivamente per ogni giudizio, in una somma variabile da un minimo di L. 2000 ad un massimo di L. 4000, per quanto riguarda i Collegi di primo grado con sede a Messina, Reggio Calabria e L'Aquila, e da un minimo di L. 2000 ad un massimo di L. 6000 per quanto riguarda il Collegio arbitrale di secondo grado in Roma.
Testo vigente dal 26 giugno 1948
