Art. 3

Ferme restando le altre disposizioni dei decreti luogotenenziali 19 ottobre 1916, n. 1502 e 6 gennaio 1918, n. 125, gli onorari spettanti agli arbitri e i compensi ai segretari sono liquidati, complessivamente per ogni giudizio, in una somma variabile da un minimo di L. 2000 ad un massimo di L. 4000, per quanto riguarda i Collegi di primo grado con sede a Messina, Reggio Calabria e L'Aquila, e da un minimo di L. 2000 ad un massimo di L. 6000 per quanto riguarda il Collegio arbitrale di secondo grado in Roma.

Testo vigente dal 26 giugno 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;778~art3 · fonte del testo