Art. 1
I Collegi arbitrali di primo grado con sede a Messina, Reggio Calabria e L'Aquila di cui all'art. 164 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, ed all'art. 5 del regio decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582, nonche' il Collegio arbitrale di secondo grado in Roma di cui agli articoli 167 e 5 dei succitati decreti, che siano in funzione o in corso di costituzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, continueranno a funzionare per tutto l'ulteriore periodo delle loro attribuzioni, e cioe' fino al 15 aprile 1951 nella composizione fissata per l'anno 1948. Manifestandosi la necessita' di sostituzione, le nuove nomine saranno di apposte mediante decreto del Capo dello Stato e saranno conferite con efficacia fino a tutto il 15 aprile 1951,
Testo vigente dal 26 giugno 1948
