Alle norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le localita' colpite dai terremoti, di cui al regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105, convertito, con modificazioni, in legge 25 aprile 1938, n. 710, e modificato dalla legge 25 agosto 1940, numero 1393, sono sostituite quelle della presente legge. Tali norme si applicano alle costruzioni di edilizia ordinaria. Le altre opere che non siano del tipo indicato nel comma precedente, come ponti, viadotti, torri ed in genere, costruzioni speciali con prevalente sviluppo verticale, sono soggette alla disciplina delle presente legge, in quanto non sia diversamente disposto da leggi speciali.

Testo vigente dal 22 dicembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-11-25;1684~art1 · fonte del testo