Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 231.
Abrogato dal 9 maggio 2018
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 231.
Abrogato dal 9 maggio 2018
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 24 marzo 1993 al 9 maggio 2018. 258 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Sono consentite soltanto le informazioni nutrizionali inerenti al valore energetico e ai nutrienti elencati nell'art. 3, comma 1, lettera a), e alle sostanze che appartengono o compongono una delle categorie di detti nutrienti. L'etichettatura nutrizionale comporta l'elencazione, nell'ordine, delle indicazioni relative al valore energetico e alla quantita' di proteine, di carboidrati e di grassi oppure quella del valore energetico e della quantita' di proteine, di carboidrati, di zuccheri, di grassi, di acidi grassi saturi, di fibre alimentari e di sodio. Qualora si fornisca una informazione nutrizionale sugli zuccheri, sugli acidi grassi saturi, sulle fibre alimentari o sul sodio e' obbligatorio riportare, nell'ordine, le indicazioni relative al valore energetico e alla quantita' di proteine, di carboidrati, di zuccheri, di grassi, di acidi grassi saturi, di fibre alimentari e di sodio. E' facoltativo invece riportare le quantita' di una o piu' fra le seguenti sostanze:
tolto: a) l'amido;
tolto: b) i polialcoli;
tolto: c) gli acidi grassi monoinsaturi;
tolto: d) gli acidi grassi polinsaturi;
tolto: e) il colesterolo;
tolto: f) le vitamine e gli elementi minerali elencati nell'allegato, se presenti in quantita' significativa secondo quanto previsto nell'allegato stesso. E' obbligatorio dichiarare anche le sostanze che appartengono o compongono una delle categorie di nutrienti elencati ai commi 2, 3 e 4 quando essi sono oggetto di informazione nutrizionale. E' obbligatorio altresi' far riferimento alla quantita' di acidi grassi saturi, quando si indica la quantita' delle seguenti sostanze:
tolto: a) acidi grassi polinsaturi;
tolto: b) acidi grassi monoinsaturi;
tolto: c) colesterolo. La dichiarazione del contenuto delle sostanze di cui al comma 6 non costituisce informazione nutrizionale ai sensi del comma 3.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 231
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-16;77~art4 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.