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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 maggio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 24 marzo 1993 al 9 maggio 2018. 258 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.

tolto: Sono consentite soltanto le informazioni nutrizionali inerenti al valore energetico e ai nutrienti elencati nell'art. 3, comma 1, lettera a), e alle sostanze che appartengono o compongono una delle categorie di detti nutrienti. L'etichettatura nutrizionale comporta l'elencazione, nell'ordine, delle indicazioni relative al valore energetico e alla quantita' di proteine, di carboidrati e di grassi oppure quella del valore energetico e della quantita' di proteine, di carboidrati, di zuccheri, di grassi, di acidi grassi saturi, di fibre alimentari e di sodio. Qualora si fornisca una informazione nutrizionale sugli zuccheri, sugli acidi grassi saturi, sulle fibre alimentari o sul sodio e' obbligatorio riportare, nell'ordine, le indicazioni relative al valore energetico e alla quantita' di proteine, di carboidrati, di zuccheri, di grassi, di acidi grassi saturi, di fibre alimentari e di sodio. E' facoltativo invece riportare le quantita' di una o piu' fra le seguenti sostanze:

tolto: a) l'amido;

tolto: b) i polialcoli;

tolto: c) gli acidi grassi monoinsaturi;

tolto: d) gli acidi grassi polinsaturi;

tolto: e) il colesterolo;

tolto: f) le vitamine e gli elementi minerali elencati nell'allegato, se presenti in quantita' significativa secondo quanto previsto nell'allegato stesso. E' obbligatorio dichiarare anche le sostanze che appartengono o compongono una delle categorie di nutrienti elencati ai commi 2, 3 e 4 quando essi sono oggetto di informazione nutrizionale. E' obbligatorio altresi' far riferimento alla quantita' di acidi grassi saturi, quando si indica la quantita' delle seguenti sostanze:

tolto: a) acidi grassi polinsaturi;

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

tolto: b) acidi grassi monoinsaturi;

tolto: c) colesterolo. La dichiarazione del contenuto delle sostanze di cui al comma 6 non costituisce informazione nutrizionale ai sensi del comma 3.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 231

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-16;77~art4 · fonte del testo